Con sentenza del 25 maggio 2022, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia si è pronunciata sul giudizio intentato dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano nei confronti di altra impresa ( non associata al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano) relativamente alla produzione del formaggio “Gran Moravia”, avendo quest’ultima utilizzato il termine “grana”, così da poter far pensare che l’impresa produttrice del “Gran Moravia” possa far parte della cerchia dei produttori del Grana padano.
Secondo il Consorzio l’utilizzo della D.O.P. è possibile, infatti, unicamente in relazione a prodotti originari di un determinato contesto geografico di riferimento , cosa che non ricorre per il formaggio “Gran Moravia” che è prodotto in Repubblica Ceca dalla impresa produttrice e ciò nonostante era stato definito “grana” nell’ambito di comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, per cui era possibile l’assimilazione tra tale prodotto ed il Grana Padano, in ragione del ripetuto utilizzo del termine “grana” per descrivere il formaggio “Gran Moravia”.
La difesa dell’impresa produttrice del “Gran Moravia” ha sostenuto che, lungi dal voler far credere che il “Gran Moravia” fosse un “Grana Padano” così sfruttando la rinomanza di ques’ultimo, il Termine “grana” è un termine genericamente usato per definire formaggi dalla pasta granulosa, derivante dalla particolare metodologia di produzione. Ha sostenuto inoltre che l’ utilizzo del termine “grana” era stato volto unicamente a specificare l’appartenenza del formaggio di propria produzione alla famiglia dei formaggi “grana” (come i formaggi:“Tutto Italiano”, “Piemontino”, “Valgrana”, “Grana Kinara”, “Lodigiano Zucchelli”, “Bella Lodi”, “Granone Lodigiano”, “Quattocento”, “Bianco Italiano”, “Gran Biraghi”, “Gran Pennarone”, nonché alcuni formaggi di altre zone come “Gran Campidano”, “Gran Formaggio RAR” e “Gran Castelli”) e la
Secondo la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia, invece, l’utilizzo del termine “grana” per indicare formaggi, pure a pasta dura che fanno la “grana”, costituisce una violazione della denominazione di origine protetta, in considerazione del fatto che il termine “grana” non può essere considerato “generico” ed ha ritenuto che nel caso prospettato l’utilizzo di tale termine in circostanze che hanno oggettivamente un rilievo commerciale di destinazione ai potenziali consumatori, potesse in ogni caso determinare una confusione tale da far ritenere che il formaggio “Gran Moravia” di produzione ceca possa essere associato al noto formaggio padano “Grana Padano”.
Tale sentenza è importantissima perché accorda una tutela forte al termine “grana”, perciò ponendosi quale importante precedente nel campo della tutela del Made in Italy anche in relazione ad eventuali episodi di evocazione - contraffazione del “Grana” in ambito internazionale, facendo da eco, inoltre, alla decisione della Grande Sezione della Corte di Giustizia sul noto caso “Parmesan” (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 26 febbraio 2008, Commissione delle Comunità Europee vs. Repubblica Federale di Germania, in relazione alla causa C-132/05), in cui è stata negata la generalizzazione del termine “Parmigiano”, negando che il medesimo costituisse un’indicazione generica di una tipologia di formaggio nel mercato italiano (come invece è avvenuto, ad esempio, per le denominazioni di “cheddar” o “brie”).
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