È stato pubblicato il D.L. 10 marzo 2023, n. 20 con l’intenzione di rafforzare gli strumenti di contrasto all’immigrazione illegale e all’azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani. Tale decreto però è volto anche a semplificare le procedure per l’accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati.
Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20 ha da un lato modificato alcune norme incriminatrici aumentandone le pene, da un altro ha introdotto un nuovo reato, quello di «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» , contenuto nell’ art. 12-bis del medesimo decreto – per il quale sono previste pene molto severe: da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona; da 20 a 30 anni per la morte di più persone.
Come ben si può immaginare anche in ragione dei recentissimi avvenimenti, da ultimo quello di Cutro in provincia di Crotone, la disposizione punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati in modo tale da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante; è prevista la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.
In pratica, continua ad essere sanzionata la condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina prevista dall’art. 12 d. Lgs. N. 286/1998 ma se le modalità con cui tale condotta è assunta sono tali da esporre a pericolo la vita o l’incolumità degli immigrati, la sanzione è più grave.
Il reato su descritto così come previsto dall’art. 12-bis contiene un’autonoma fattispecie di reato. Un nuovo reato appunto, che si verifica allorquando chi ha favorito l’immigrazione clandestina di altri soggetti, lo ha fatto con modalità tali da esporre le persone da condurre nel nostro paese a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante.
Tale condotta però non è punita a prescindere. Perché si possa parlare di reato, infatti, deve verificarsi la circostanza per cui da tale condotta siano derivate lesioni gravi o gravissime ovvero la morte di uno o più soggetti coinvolti nella vicenda a nulla rilevando il fatto che le lesioni o la morte dell’immigrato clandestino non erano volute dal soggetto agente.
E’ ovvio che la nuova fattispecie sarà destinata ad applicarsi con particolare riferimento alla fase di trasporto in mare dei migranti non foss’altro perché questa è la “porzione” della vicenda del fenomeno migratorio da un lato più pericolosa e dall’altro in cui, purtroppo, è dato registrare il maggior numero di decessi.
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